Regole generali e spazio aereo

In AIP, la parte ENR in generale e in particolare le sezioni ENR 1 “Regole generali e procedure” e ENR 2 “Spazio aereo fornito di servizi del traffico aereo” rivestono da sempre una grande importanza, data la ricaduta che le variazioni alla regolamentazione e all’organizzazione degli spazi aerei hanno sulle abitudini e le certezze degli equipaggi di volo.

Ritengo quindi utile fare il punto sulle più recenti modifiche che riguardano questa parte della pubblicazione di riferimento delle informazioni aeronautiche.

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ENR 1.1-1 / 1.1 “Regole Generali”
Paragrafo 1.1.1 “Regole e procedure applicate nello spazio aereo italiano”

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Sottoparagrafo ENR 1.1.1.1 “Definizioni”
AIRAC A4/25 (in vigore dal 17 Aprile 2025)

Viene modificato il punto 6 “Buster Air Traffic” come segue:

Attività di volo reale o addestrativa condotta per esigenze di pronto intervento, di ordine/sicurezza pubblica/protezione civile e dogana effettuata da aeromobili di Stato operanti in conformità alle speciali regolamentazioni emesse dalle Competenti Amministrazioni dello Stato in accordo all’articolo 748 del Codice della Navigazione. 

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Sottoparagrafo ENR 1.1.1.3 Traffico aereo operativo
AIRAC A5/24 (in vigore dal 16 Maggio 2024)

Viene cancellato il punto 3, che per chiarezza riporto qui di seguito:

Il Traffico Aereo Operativo ha normalmente la priorità nell’uso dello spazio aereo su altro traffico ad eccezione di quello in emergenza, del traffico aereo operativo militare svolto per esigenze di difesa dello spazio Nazionale, del traffico di soccorso, nonché del traffico che opera nelle fasi critiche di decollo e di atterraggio.

AIRAC A4/25 (in vigore dal 17 Aprile 2025)

Viene modificato il punto 1 per leggere: 

Traffico aereo che non segue le procedure previste per il traffico aereo generale ma le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 748 del Codice della Navigazione.

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Sottoparagrafo ENR 1.1.1.4 “Operazioni di sicurezza pubblica, dogana e protezione civile in attività di pronto intervento”
NOTAM E1428/25 (in vigore dal 13 Giugno 2025)

Il punto 1.c. “Lotta contro gli incendi” viene modificato per leggere: 

Gli aeromobili non partecipanti alle operazioni di spegnimento incendi non devono sorvolare l’area del fuoco e devono prestare estrema attenzione volando nelle vicinanze, tenendo presente che è possibile aspettarsi l’intervento di un aeromobile antincendio.

Pertanto, quando una operazione antincendio è stata attivata o annunciata, è vietato volare nelle zone identificate e notificata dalla competente autorità antincendio, oppure, in assenza di un provvedimento specifico: 

  • entro gli spazi aerei controllati, in assenza di una specifica comunicazione riguardante l’area interessata dalle operazioni antincendio, è vietato volare al di sotto di 760m (2500ft) AGL nell’area compresa entro una distanza orizzontale di 4km (2NM) dall’incendio.
  • al di fuori dello spazio aereo controllato, è vietato volare al di sotto di 900m (3000ft) AGL nell’area compresa entro una distanza di 9km (5NM) dall’incendio.

Gli aggiornamenti tempestivi relativi alle zone e alle aree colpite possono essere trasmessi sulle frequenze T/B/T. L’aeromobile antincendio tiene informata l’unità ATS responsabile per l’area coinvolta riguardo le operazioni antincendio e la loro conclusione.

L’unità ATS responsabile per l’area coinvolta fornisce i servizi del traffico aereo per quanto possibile:

  • agli aeromobili partecipanti alle operazioni antincendio ad eccezione dell’area di interdizione antincendio, dove essa fornisce solo informazioni volo e il servizio di allarme. Nota: se una CTR è interessata dall’incendio. SID/STAR/procedure di avvicinamento potrebbero essere temporaneamente sospese o modificate.
  • all’altro traffico GAT, sulla base delle informazioni disponibili circa l’attività antincendio, che potrebbero essere incomplete.   
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Sottoparagrafo ENR 1.1.1.5 “Operazioni di Ricerca e Soccorso”
AIRAC A4/25 (in vigore dal 17 Aprile 2025)

Il punto 1 cambia per leggere: 

Le operazioni di ricerca e salvataggio (Search And Rescue – SAR) sono svolte in conformità alle disposizioni dell’autorità di Stato competenti. In occasione di operazioni di ricerca e soccorso, I’attività del traffico aereo generale (GAT) può subire penalizzazioni a seguito dell’istituzione di un divieto di sorvolo dell’area e/o di altre particolari restrizioni pubblicate a mezzo NOTAM. Tutte le informazioni fornite da organi tecnici, o da altri aeromobili in volo, e trasmesse all’ente ATS che precedono o modificano le suddette restrizioni possono essere diffusi sulle frequenze terra-bordo-terra da parte degli enti ATS interessati.

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Sottoparagrafo ENR 1.1.1.6Vettoramento
AIRAC A5/24 (in vigore dal 16 Maggio 2024)

Il titolo del sottoparagrafo è stato cambiato in “Vettoramento” (in precedenza: “Autorizzazioni ATC”)

Il contenuto rimane invariato:

Nel vettorare un volo IFR o nell’assegnare a un volo IFR un percorso diretto non incluso nel piano di volo che lo porti ad abbandonare la rotta ATS pubblicata o la procedura strumentale, il controllore del traffico aereo che fornisce un servizio di sorveglianza ATS emette autorizzazioni che garantiscano in ogni momento la separazione dagli ostacoli prescritta fino a quando l’aeromobile raggiunge il punto in cui il pilota riprende la rotta prevista nel piano di volo o una rotta ATS pubblicata o la procedura strumentale.

Gli obiettivi del servizio di controllo del traffico aereo non includono la prevenzione delle collisioni con il terreno. I piloti sono responsabili di garantire che qualsiasi autorizzazione rilasciata dalle unità di controllo del traffico aereo sia sicura a questo riguardo.

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Sottoparagrafo ENR 1.1.1.7 “Operazioni di volo all’ interno di spazi aerei interessati da contaminazione da cenere vulcanica.”
AIRAC A4/25 (in vigore dal 17 Aprile 2025)

Viene modificato quanto segue: 

  • Il servizio del traffico aereo fornito ad aeromobili operanti nelle zone con contaminazione alta/ media/bassa sarà fornito secondo la classificazione dello spazio aereo interessato.
  • Le procedure di cui sopra, ad esclusione del divieto di volare attraverso una nube di cenere vulcanica visibile/rilevabile, non si applicano a:
    – operazioni di volo su Catania Fontanarossa, Comiso e Reggio Calabria e negli spazi aerei ad essi associati in presenza di attività eruttiva del vulcano Etna (REF Circolare ENAC GEN-04C).
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Sottoparagrafo ENR 1.1.1.11 Autorizzazioni del controllo del traffico aereo
AIRAC A6/25 (in vigore dal 12 Giugno 2025)

Il paragrafo viene revisionato come segue:

Le autorizzazioni del controllo del traffico aereo devono essere basate solamente sui requisiti per la fornitura del servizio di controllo del traffico aereo. Con la richiesta e/o l’accettazione di un’autorizzazione o di un’istruzione ATC, il pilota responsabile assume la responsabilità in ordine alla sussistenza di tutte le condizioni tecniche, operative e  amministrative, necessarie alle operazioni ell’aeromobile a terra ed in volo, direttamente riconducibili all’equipaggio e/o all’aeromobile stesso.

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Sottoparagrafo ENR 1.1.1.12 “Disposizioni particolari relative al traffico da/per la Libia”
AIRAC A11/23, in vigore dal 28 Dicembre 2023:

L’intero paragrafo viene spostato nella sezione AIP GEN 1.2.3-1 (GEN 1.2-7)

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Sottoparagrafo “Regolamento ENAC “Operazioni CAT con elicotteri in ambiente ostile al di fuori di aree congestionate”
AIRAC A3/23 (in vigore dal 20 Aprile 2023)

Viene introdotto il sottoparagrafo ENR 1.1.1.12:

  1. In virtù della facoltà concessa dal regolamento (UE) n. 965/2012, Annesso I Definizioni, punto (69)(b)(i), ENAC classifica non ostile l’area geografica del Golfo di Venezia a nord di latitudine 45° N, limitatamente a quanto ricompreso nelle acque territoriali della Repubblica Italiana, salvo i casi in cui ricorre almeno una delle condizioni stabilite nel regolamento (UE) n. 965/2012, Annesso I Definizioni, punto (69)(a).
  2. L’operatore è responsabile della valutazione delle condizioni stabilite al punto 69(a) dell’Allegato 1 del
    Regolamento UE 965/2012.

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Sottoparagrafo “ENTE INFORMAZIONI VOLO AEROPORTUALE (AFIU)”
AIRAC A10/23 (in vigore dal 30 Novembre 2023)

Viene modificato il sottoparagrafo ENR 1.1.4.4 per rimuovere dalla lista degli aeroporti sede di AFIU l’aeroporto di Cuneo.

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Paragrafo 1.1.2 “Servizi al suolo”
Sottoparagrafo ENR 1.1.2.3Luci aeronautiche al suolo
AIRAC A7/23 (in vigore dal 7 Settembre 2023)

Il sottoparagrafo è stato eliminato.

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Sottoparagrafo 1.1.2.2 “Procedure per la messa in moto per i voli IFR”

AIRAC A13/21 (in vigore dal 27 Gennaio 2022)

Il punto 1) cambia per leggere:

Salvo quanto diversamente specificato in AD 2, tutti gli aeromobili in partenza con FPL IFR o misto IFR/VFR debbono richiedere l’autorizzazione alla messa in moto alla Torre di Controllo/AFIU, sull’appropriata frequenza.

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Paragrafo 1.1.3 “Comunicazioni”
Sottoparagrafo 1.1.3.1 “Linguaggio da utilizzare nelle comunicazioni terra-bordo-terra”

AIRAC A2/23 (in vigore dal 23 Marzo 2023)

Il punto 3) cambia per leggere:

Sui seguenti aeroporti, i piloti devono utilizzare la lingua inglese per le comunicazioni terra-bordo-terra anche quando in volo VFR, fatte salve le situazioni di emergenza dove la lingua italiana può essere usata per facilitarne la gestione:

– BERGAMO/Orio al Serio, solo per la RWY 10/28

– MILANO/Malpensa

– MILANO/Linate

– ROMA/Fiumicino

– VENEZIA/Tessera

Viene aggiunto il punto 4):

Sui seguenti aeroporti, i piloti in possesso della specializzazione di competenza linguistica in inglese, devono utilizzare la lingua inglese per le comunicazioni terra-bordo-terra anche quando in volo VFR, fatte salve le situazioni di  emergenza dove la lingua italiana può essere usata per facilitarne la gestione:

– BERGAMO/Orio al Serio, solo per la RWY 12/30

– BOLOGNA/Borgo Panigale

– CATANIA/Fontanarossa

– PALERMO/Punta Raisi

– NAPOLI/Capodichino

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Sottoparagrafo 1.1.3.3 “Nominativi radiotelefonici degli aeromobili”

AIRAC A4/25 (in vigore dal 17 Aprile 2025)

Il punto 1. viene modificato come segue:

Gli aeromobili di Stato impiegati per le attività di volo relative alle esigenze di seguito elencate ed effettuate sotto il coordinamento delle rispettive sale operative, devono trasmettere la parola “BAT” dopo il nominativo radiotelefonico completo, alla prima chiamata con l’ente ATS:
a) pronto intervento;
b) ordine e sicurezza pubblica;
c) dogana;
d) protezione civile.

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Sottoparagrafo 1.1.3.4 “Riporti di posizione a voce”

AIRAC A4/25 (in vigore dal 17 Aprile 2025)

Le note al punto 1. “Aeromobili in ingresso nello spazio aereo italiano” cambiano come segue:

1. Prendere visione delle limitazioni presenti nelle aree con copertura radio discontinua per i voli che operano lungo
il confine Italia/Austria, Italia/ Svizzera e Italia/Francia

2.  Quando l’attività di volo è effettuata in zone ove non è garantita la copertura radio con l’ente ATS competente e non è stata istituita una TIBA, il pilota può sintonizzare la radio di bordo sulla frequenza di 130.000 MHz ed effettuare periodiche chiamate all’aria, allo scopo di evitare conflitti di traffico. Dal 1 gennaio 2026 la sintonizzazione della radio è effettuata sul canale 130.005. Le comunicazioni sono effettuate in accordo a quanto riportato in Appendice al Regolamento ENAC “Regole dell’Aria Italia”

Il punto 2.b. cambia come segue:

Ad intervalli di 30 minuti. L’Ente ATS può richiedere ulteriori riporti di posizione ad intervalli di tempo più brevi.

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Sottoparagrafo 1.1.3.8 “Fraseologia”

AIRAC A2/24 (in vigore dal 22 Febbraio 2024)

Viene cancellato il punto 6 “AFIS – Informazioni sullo stato di occupazione della pista”

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Sottoparagrafo 1.1.3.9 “Procedure in caso di avaria alle comunicazioni radio”

AIRAC A5/25 (in vigore dal 15 Maggio 2025)

Contenuto migrato in GEN 1.7-1 e modificato in accordo alla AIC A1/25, che informa gli utenti dello spazio aereo e i fornitori di servizi di navigazione aerea e tutte le altre parti coinvolte circa le imminenti modifiche alle procedure di avaria delle comunicazioni radio, in vigore dal 1° Maggio 2025.

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Sottoparagrafo 1.1.3.11 “Frequency Monitoring Codes (FMC)”
AIRAC A11/23 (in vigore dal 28 Dicembre 2023)

Le informazioni relative sono state spostate nella sezione ENR 1.6.2.11 (ENR 1.6-6)

(vedi il mio post)

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Paragrafo 1.1.4 “ENTE INFORMAZIONI VOLO AEROPORTUALE (AFIU)”

AIRAC A4/25 (in vigore dal 17 Aprile 2025)

Il punto 1.1.4.4 “Informazioni di traffico” cambia per leggere:

Gli AFIU di Albenga/Riviera Airport, Bolzano, Crotone, Foggia/Gino Lisa, Padova, Rieti, Salerno, Torino/Aeritalia, Biella,
Marina di Campo, Reggio Emilia, Lucca, Aosta, Trento e Venezia/Lido forniscono:

La restante parte del paragrafo resta invariata.

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Paragrafo 1.1.5 “Servizio di allarme”
Sottoparagrafo 1.1.5.1 “Applicazione

AIRAC A5/24 (in vigore dal 16 Maggio 2024)

Viene aggiunto il nuovo punto 8:

8.

La fase di allarme è attivata presso gli aeroporti sede di AFIU quando un aeromobile non atterra entro cinque minuti dall’orario stimato di atterraggio e:

a. manca di collegarsi con l’AFIU dopo essere stato istruito a contattarlo dall’ente limitrofo; oppure

b. interrompe il contatto radio dopo un’iniziale comunicazione con l’AFIU.

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Paragrafo 1.1.8 “Attività speciali”
Sottoparagrafo 1.1.8.1 “Voli con palloni pilotati”

AIRAC A4/25 (in vigore dal 17 Aprile 2025)

“Generalità” cambia per leggere:

I piloti dei voli con palloni pilotati devono attenersi a:

La restante parte del paragrafo resta invariata.

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Sottoparagrafo 1.1.8.3 “Voli acrobatici”

AIRAC A4/25 (in vigore dal 17 Aprile 2025)

Il punto a. cambia per leggere:

L’attività di volo acrobatico è soggetta all’autorizzazione dell’ENAC e può essere effettuata in conformità alle informazioni, avvisi e/o autorizzazioni dell’ente ATS interessato, indicato in ENR 5.5 quando previsto. L’attività di volo acrobatico è svolta nelle zone pubblicate in ENR 5.5 oppure all’interno di una riserva di spazio aereo.

La restante parte del paragrafo resta invariata.

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Sottoparagrafo 1.1.8.5 “Voli in formazione”

AIRAC A6/25 (in vigore dal 12 Giugno 2025)

il sottoparagrafo cambia per leggere:

Il volo in formazione può essere effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. uno dei piloti responsabili è designato capo formazione;

2. la formazione opera come un singolo aeromobile per quanto riguarda la navigazione ed i riporti di posizione;

3. la separazione tra gli aeromobili è responsabilità del capo formazione e dei piloti responsabili degli aeromobili della formazione in tutte le fasi del volo, comprese le fasi di transizione quando gli aeromobili manovrano per raggiungere la rispettiva separazione all’interno della formazione e durante il ricongiungimento dopo il decollo ed il distanziamento prima dell’atterraggio; nonchè

4. per gli aeromobili di Stato è prevista una distanza laterale, longitudinale e verticale tra ogni aeromobile e il capo formazione in conformità alla Convenzione di Chicago. Per gli aeromobili non di Stato ogni aeromobile deve mantenere dal capo formazione una distanza orizzontale non superiore a 1 km (0,5NM) e una distanza verticale non superiore a 30m (100ft);

5. ad eccezione dei voli in formazione effettuati da aeromobili militari, è richiesta una visibilità in volo non inferiore a 3 km. In caso di riduzione di tale visibilità il capo formazione comunica all’ente ATC volila necessità di interrompere il volo in formazione e le intenzioni per la successiva prosecuzione dei singoli voli. La responsabilità di mantenere la separazione tra gli aeromobili rimane del capo formazione e dei piloti responsabili degli aeromobili della formazione fino a quando non viene stabilita una separazione ATC;

6. per i voli originati in Italia, è richiesto un preventivo coordinamento con l’Ente di controllo avente giurisdizione sull’aeroporto di partenza;

7. ad eccezione dei voli in formazione effettuati da aeromobili militari, e per i voli specificatamente autorizzati dall’ENAC per manifestazioni aeree e attività addestrative, non è consentito il volo in formazione agli aeromobili in decollo, atterraggio e in circuito di traffico di aeroporto.

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Sottoparagrafo 1.1.8.6 “Attività di volo da diporto sportivo”

AIRAC A4/25 (in vigore dal 17 Aprile 2025)

Il punto 1. varia per leggere:

1. L’attività di volo da diporto sportivo (VDS) deve essere condotta in accordo al ‘DPR 133/2010’. In particolare i voli da diporto sportivo possono essere condotti solo di giorno in accordo alle regole di volo a vista. I soli apparecchi VDS ‘avanzati’ condotti da piloti in possesso di qualifica di pilota VDS avanzato possono:

a. usufruire dei i servizi di navigazione aerea;

b. operare in tutti gli spazi aerei consentiti al VFR;

c. in ENR 5.5 sono pubblicate le aree e i corridoi riservati all’attività degli apparecchi VDS e assumono classificazione “G”.

Nota di aeronauticalinformation.it:

Si rileva che i velivoli VDS avanzati possono operare anche al di fuori delle aree e corridoi dedicati ai VDS, nel rispetto dei punti a. e b.

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Paragrafo 1.1.9 “Turbolenza di scia”
Sottoparagrafo 1.1.9.3 “Minime di separazione longitudinale non-radar per turbolenza di scia”

AIRAC A2/23 (in vigore dal 23 Marzo 2023)

Viene cancellato il seguente alinea relativo alle separazioni minime applicate tra aeromobili in partenza che utilizzano, su direttrici opposte, la stessa pista o piste parallele separate di meno di 760m tra gli assi pista:

– un aeromobile “Light” o “Medium” che decolla dopo che un aeromobile “Heavy” o un B757 ha effettuato un basso o un mancato avvicinamento sulla stessa pista in direzione opposta;

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ENR 1.2-1 / 1.2 “Regole del volo a vista” 
Sottoparagrafo 1.2.1.6 “VFR notturno”
AIRAC A4/25 (in vigore dal 17 Aprile 2025) 

Viene aggiunto il punto k.:

Non è proibito l’attraversamento di notte di un ATZ di aeroporto chiuso al VFR notturno.

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Sottoparagrafo 1.2.1.7 “VFR speciale in zone di controllo”
AIRAC A4/25 (in vigore dal 17 Aprile 2025)

Il punto 4. viene modificato come segue:

Per le operazioni di soccorso pubblico, HEMS, SAR e antincendio boschivo si applica quanto stabilito nei pertinenti regolamenti operativi. Ciò non esenta il pilota dal richiedere l’autorizzazione VFR speciale in condizioni meteorologiche al di sotto di quelle specificate nella Tabella 1 precedente

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ENR 1.3-1 / 1.3Regole del volo strumentale
Paragrafo 1Operazioni in IFR
Sottoparagrafo 1.3.2Regole applicabili ai voli IFR entro spazi aerei controllati
AIRAC A13/21 (in vigore dal 27 Gennaio 2022)

viene aggiunto il punto 3):

Quando viene rilasciata l’autorizzazione per l’avvicinamento, si prevede che l’aeromobile mantenga l’ultimo livello assegnato fino all’intercettazione del percorso di discesa specificato o nominale della procedura di avvicinamento.

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Sottoparagrafo 1.3.3 “Regole applicabili ai voli IFR al di fuori degli spazi aerei controllati”
AIRAC A7/23 (in vigore dal 7 Settembre 2023)

I seguenti punti sono eliminati:

“Operazioni ogni tempo nello spazio nazionale”

“Operazioni in bassa visibilità per il trasporto aereo commerciale”

“Operazioni in bassa visibilità per il lavoro aereo e l’Aviazione Generale”

“Disposizioni varie”

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ENR 1.4-1 / 1.4 “Classificazione dello spazio aereo ATS”
Paragrafo 1 “Organizzazione e classificazione dello spazio aereo ATS”
Sottoparagrafo 1.4.1.3 “CTA”
AIRAC A4/22 (in vigore dal 19 Maggio  2022)

Nelle FIR italiane esistono sette CTA: Brindisi, Calabria, Milano, Napoli, Padova, Roma e Sardegna.

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Sottoparagrafo 1.4.1.5 “CTR”
AIRAC A10/23 (in vigore dal 30 Novembre 2023)

Il sottoparagrafo viene modificato per aggiungere alla lista delle CTR gestite da ENAV SpA la CTR di Cuneo.

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Sottoparagrafo 1.4.1.6 “ATZ”
AIRAC A10/23 (in vigore dal 30 Novembre 2023)

Fra le note al sottoparagrafo viene cancellata quella che prevedeva una doppia classificazione per l’ATZ di Cuneo.

L’aeroporto di Cuneo viene inoltre cancellato dalla lista di quelli in cui vale la seguete norma:

i piloti di voli VFR operanti in spazi aerei di classe ‘G’ che intendono entrare nelle seguenti ATZ, se non abili a stabilire un contatto radio bilaterale con l’ente ATS responsabile, devono contattare il pertinente FIC per inoltrare la richiesta ed attendere istruzioni prima di procedere.

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Sottoparagrafo 1.4.1.8 “Regolamentazione”
AIRAC A10/23 (in vigore dal 30 Novembre 2023)

Alla lista degli spazi aerei controllati classificati “D” vengono aggiunte le zone 23, 24, 25, 26, 27 e 28 delle CTA di Milano e la CTR di Cuneo.

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ENR 1.51 / 1.5Procedure di arrivo e partenza
Paragrafo 1.5.3Orario previsto di avvicinamento (EAT)
AIRAC A13/21 (in vigore dal 27 Gennaio 2022)
3.1

Il contenuto varia come segue:

Ad un aeromobile in arrivo sarà comunicato un EAT quando il ritardo previsto è uguale o superiore a 10 minuti.

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ENR 1.6-1 / 1.6 “Procedure e servizi di sorveglianza ATS”
Paragrafo 1.6.1. “Servizi di sorveglianza ATS
Sottoparagrafo 1.6.1.2 Funzioni
AIRAC A6/24 (in vigore dal 13 Giugno 2024)

Il punto 1 “Flight path monitoring nel servizio di controllo del traffico aereo” è stato cancellato

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Paragrafo 1.6.2. “Installazione ed uso del transponder SSR nello spazio aereo italiano
Sottoparagrafo 1.6.2.5 “Informazioni derivate dall’altitudine-pressione”
AIRAC A6/24 (in vigore dal 13 Giugno 2024)

Il sottoparagrafo è stato cancellato.

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Paragrafo 1.6.3. “Distribuzione dei codici SSR Modo A/3 in Italia”
Sottoparagrafo 1.6.3.1Centri di controllo d’area
AIRAC A13/22 (in vigore dal 26 Gennaio 2023)

I codici SSR di Padova SCCAM variano per leggere: 1750-77 3430-37 4260-77

I codici SSR di Roma ACC variano per leggere: domestici 0010-17 5101-36 5140-77

5401-77 7020-67 7401-17 transit 0201-17 1201-77 4301-17

I codici SSR di Roma SCCAM variano per leggere: 3410-17 1460-77

AIRAC A9/25 (in vigore dal 4 Settembre 2025)

I codici transit SSR di Milano ACC variano per leggere: (0401-77) (3740-57)

I codici transit SSR di Brindisi ACC variano per leggere: (3701-37)

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Sottoparagrafo 1.6.3.2 “Altri Enti ATC”
AIRAC A4/22 (in vigore dal 19 Maggio 2022)

I codici SSR di Napoli TWR variano per leggere: 2140-47

AIRAC A5/22 (in vigore dal 16 Giugno 2022)

Vengono pubblicati i codici SSR di Bari TWR: 6240-47

Vengono pubblicati i codici SSR di Lamezia TWR: 6250-57

AIRAC A10/22 (in vigore dal 3 Novembre 2022)

I codici SSR di Grazzanise GCA variano per leggere: 4240-47

AIRAC A13/22 (in vigore dal 26 Gennaio 2023)

I codici SSR di Firenze APP/TWR variano per leggere: 7010-17

Vengono rimossi i codici SSR relativi a Piacenza GCA

AIRAC A10/23 (in vigore dal 30 Novembre 2023)

I codici SSR di Torino TWR variano per leggere: 1470-77

AIRAC A11/23 (in vigore dal 28 Dicembre 2023)

I codici SSR domestici di Milano ACC cambiano per leggere: (0001-07) (4615-77) (6301-47) (6355-67) (6430-77) (7440-67)

I codici SSR domestici di Padova ACC cambiano per leggere: (4501-76) (4701-74) (6401-27) (7420-37)

I cordici SSR di Venezia cambano per leggere: TWR 6250-57

AIRAC A8/24 (in vigore dal 8 Agosto 2024)

I codici SSR di Aviano cambiano per leggere: APP/GCA 1001-67; 1740-47

I codici SSR di Grosseto cambiano per leggere: APP/GCA 1040-67

I codici SSR di Lecce cambiano per leggere: APP/GCA 2101-77; 1001-67; 1740-47

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Sottoparagrafo 1.6.5DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L’UTILIZZO DEL MODO S E DELL ’ADS-B
AIRAC A2/24 (in vigore dal 22 Febbraio 2024)

La titolazione del sottopragrafo sostituisce il precedente: “DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L’UTILIZZO
DELL’ADS-B”.

Questo il nuovo contenuto:

Con riferimento al Regolamento (UE) 1770/2023, i fornitori di Servizi di Navigazione Aerea (ANSP) italiani garantiranno
la fornitura dei servizi di sorveglianza ATS attraverso le modalità tradizionali quali Modo A/C agli aeromobili di Stato che non trasmettono Modo-S e ADS-B per motivi tecnici o operativi.
Il piano di volo deve includere al punto 18 gli indicatori SUR / EUADSBX, SUR / EUEHSX, SUR / EUELSX o una loro combinazione.

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ENR 1.7.1 / 1.7 “Procedure di settaggio altimetrico”
Tabella delle altitudini e dei livelli di transizione per aeroporti aperti al traffico IFR
AIRAC A10/23 (in vigore dal 30 Novembre 2023)

L’atitudine di transizione dell’aeroporto di Trieste Ronchi dei Legionari passa da 5000ft a 6000ft.

AIRAC A10/24 (in vigore dal 3 Ottobre 2024)

L’atitudine di transizione dell’aeroporto di Lampedusa passa da 5000ft a 4000ft.

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ENR 1.9.1 / 1.9 “Gestione del flusso di traffico aereo (ATFM) e gestione dello spazio aereo”
Sottoparagrafo 1.9.1.12 Indirizzi FMP
AIRAC A11/23 (in vigore dal 28 Dicembre 2023)

Manager FMP (PADOVA ACC) cambia per leggere:
Tel +39 049 8230371
Fax +39 049 8230304

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ENR 1.10-1 Pianificazione del volo
Sottoparagrafo 1.10.1.2 “Tempi di presentazione del PLN”
AIRAC A4/25 (in vigore dal 17 Aprile 2025)

Il punto 4.c. viene modificato come segue:

servizio medico di emergenza dichiarato tale dalle autorità ospedaliere: Servizio Medico d’Emergenza (EMS) e Servizio Medico di Emergenza con Elicotteri (HEMS);

Viene aggiunto il punto 5.

Il piano di volo può essere presentato in volo per l’attraversamento dei confini internazionali con un preavviso che possa garantire
la sua ricezione da parte dell’appropriato ente ATS almeno dieci minuti prima dell’arrivo stimato dell’aeromobile al punto previsto di
attraversamento del confine.

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Sottoparagrafo 1.10.1.3Compilazione PLN soggetti a trattazione IFPS

AIRAC A5/24 (in vigore dal 16 Maggio 2024)

Il punto 6 viene modificato come segue:

Tratti di rotta comuni attraverso ACC adiacenti

Non è consentito l’inserimento di segmenti diretti (DCT) nel PLN, ad esclusione delle porzioni che interessano lo spazio aereo FRAIT (vedi AIP ENR 2.2.1) e SECSI FRA.

AIRAC A8/24 (in vigore dal 8 Agosto 2024)

Il punto 7 viene modificato come segue:

Tratti di rotte ATS Italiane pubblicate

Non è consentito l’inserimento di segmenti diretti (DCT) nel PLN al di sotto di FL 195, eccetto i casi definiti nel Route Availability Document (RAD) (https://www.nm.eurocontrol.int/RAD/index.html, Appendix 4). Nello spazio aereo FRAIT è consentito l’inserimento dei segmenti diretti (DCT) nel PLN (vedi ENR 2.2.1).

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Sottoparagrafo 1.10.1.5 “Piano di volo abbreviato”
AIRAC A4/25 (in vigore dal 17 Aprile 2025)

Viene aggiunta la seguente nota al punto 1. :

Fa eccezione il VFR notturno che può presentare piano di volo abbreviato solo nel caso in cui non lasci le vicinanze dell’aeroporto.

Il punto 8. viene modificato come segue:

Il piano di volo abbreviato è considerato chiuso uscendo dallo spazio aereo controllato, o dall’ultimo degli spazi aerei controllati contigui interessati, ne da comunicazione utilizzando la fraseologia riportata nel Regolamento RAIT. Oltre tale punto non viene più fornito il servizio di allarme. Quando la destinazione è all’interno di uno spazio aereo controllato il piano di volo abbreviato è considerato chiuso in accordo a quanto indicato in SERA.4020.
Rimangono impregiudicati gli obblighi di assistenza ai casi per i quali si riceva, in qualunque modo, comunicazione che l’efficienza operativa dell’aeromobile è menomata e che il volo necessita di ricerca e/ o soccorso.

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ENR 2.1.1.1 / “Milano FIR/UIR”
Sottoparagrafo ENR 2.1.1.1.4.3 “Norme per il traffico VFR”
AIRAC A2/24 (in vigore dal 22 Febbraio 2024)

Il punto 3. “Voli che operano nell’area di Bolzano e Trento” cambia come segue:

A causa del particolare contesto orografico nell’area geografica compresa tra Bolzano e Trento e della limitata possibilità di stabilire contatto radio con il competente Ente ATS, al fine di agevolare le operazioni in VFR in tale area, sono stati definiti quattro settori VFR, denominati “Valle dell’Adige”, “Cles”, “Arco” e “Fiemme” (vedi ENR 6.3-5).
Il volume identificato dai quattro settori contiene parte delle procedure strumentali, con le relative aree di protezione, degli
aeroporti di Bolzano e Trento/Mattarello e delle elisuperfici di Cles (LIKC), Fiemme (LIKB) e Arco (LIKA). All’interno di questo spazio aereo un volo VFR potrebbe interferire con operazioni IFR da/per Bolzano e/o Trento/Mattarello e/o elisuperficie ospedale di Cles e/o elisuperficie ospedale di Fiemme e/o elisuperficie Ospedale di Arco.
Il traffico VFR potrà operare all’interno dei settori VFR “Valle dell’Adige”, “Cles”, “Fiemme” e “Arco” mantenendosi al di fuori delle traiettorie di aeromobili che effettuano una procedura strumentale di salita iniziale o di avvicinamento da/per Bolzano e/o Trento Mattarello e/o elisuperficie ospedale di Cles e/o elisuperficie ospedale di Fiemme e/o elisuperficie ospedale di Arco, con riferimento ai percorsi pubblicati delle procedure, incluso il mancato avvicinamento.

NOTA

I settori VFR “Valle dell’Adige”, “Cles”, “Fiemme” e “Arco” hanno unicamente l’obiettivo di richiamare l’attenzione
dei piloti che intendono operare in quelle zone, sulla possibilità che altri aeromobili stiano effettuando delle procedure strumentali.

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a. Settore VFR “Valle dell’Adige”

Per le caratteristiche dell’area vedere AIP ENR 2.1.1.1-17

NOTA

Il traffico VFR che intende interessare tali aree dovrà comunque tentare di stabilire contatto radio con Padova FIC/ACC oppure con Bolzano AFIU o Trento AFIU, per ottenere informazioni circa l’eventuale presenza di traffico IFR.

b. Settore VFR “Cles”

Per le caratteristiche dell’area vedere AIP ENR 2.1.1.1-17

NOTA

Il traffico VFR che intende interessare tali aree dovrà comunque tentare di stabilire contatto radio con Padova FIC/ACC oppure con Bolzano AFIU o Trento AFIU, per ottenere informazioni circa l’eventuale presenza di traffico IFR.

c. Settore VFR “Fiemme”

Per le caratteristiche dell’area vedere AIP ENR 2.1.1.1-17

NOTA

All’interno del Settore VFR “Fiemme” è attiva la procedura operativa ‘TIBA’ (informazioni di traffico trasmesse dall’aeromobile) in accordo al RAIT.
I piloti degli aeromobili che volano all’interno del Settore devono mantenere ascolto radio continuo sulla FREQ 130.000MHz e trasmettere almeno le informazioni di traffico secondo quanto segue:

1. Aeromobili VFR in attraversamento:

a) prima di entrare nel Settore, comunicando:
– nominativo
– tipo aeromobile
– rotta e
– livello

b) lasciando il Settore.

2. Aeromobili IFR in arrivo:

a) prima di entrare nel Settore, comunicando:
– nominativo
– tipo aeromobile
– rotta e
– livello
b) al sorvolo dei punti AVCOL, KB502 e, solo in caso di mancato
avvicinamento sul punto KB504
c) una volta al suolo.

3. Aeromobili IFR in partenza:

a) prima del decollo, comunicando:
– nominativo
– tipo aeromobile
– direzione di decollo
– livello
b) al sorvolo del punto KB792
c) lasciando il Settore.

4. Aeromobili IFR che volano tutte le SID e le STAR PEWOC di Trento/Mattarello e delle elisuperfici di Cles (LIKC), Fiemme (LIKB) e Arco (LIKA):

a) prima di entrare nel Settore, comunicando:
– nominativo
– tipo aeromobile
– rotta e
– livello
b) al sorvolo dei punti AVCOL, KA406, KA407, KA408 e PEWOC
c) lasciando il Settore.

d. Settore VFR “Arco”

Per le caratteristiche dell’area vedere AIP ENR 2.1.1.1-18

NOTA

All’interno del Settore VFR “Arco” è attiva la procedura operativa ‘TIBA’ (informazioni di traffico trasmesse dall’aeromobile) in accordo al RAIT.
I piloti degli aeromobili che volano all’interno del Settore devono mantenere ascolto radio continuo sulla FREQ 130.000MHz e trasmettere almeno le informazioni di traffico secondo quanto segue:

1. Aeromobili VFR in attraversamento:

a) prima di entrare nel Settore, comunicando:
– nominativo
– tipo aeromobile
– rotta e
– livello

b) lasciando il Settore.

2. Aeromobili IFR in arrivo:

a) prima di entrare nel Settore, comunicando:
– nominativo
– tipo aeromobile
– rotta e
– livello
b) al sorvolo del punto KA508 e, solo in caso di mancato avvicinamento sul punto KB509
c) una volta al suolo.

3. Aeromobili IFR in partenza:

a) prima del decollo, comunicando:
– nominativo
– tipo aeromobile
– direzione di decollo
– livello
b) b) al sorvolo del punto KA602 e KA604
c) lasciando il Settore.

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ENR 2.2 / “Altri spazi aerei regolamentati”
ENR 2.2.1 “Zona Radio Obbligatoria (RMZ)”
AIRAC A10/23 (in vigore dal 30 Novembre 2023)

Dalla lista delle ATZ dove è stata istituita una RMZ viene cancellata la ATZ di Cuneo Levaldigi.

AIRAC A2/25 (in vigore dal 20 Febbraio 2025)

Alla lista delle ATZ dove è stata istituita una RMZ viene aggiunta l’ ATZ di Vergiate.

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AIRAC A10/25 (in vigore dal 2 Ottobre 2025)

Il punto 2.2.1.3 viene modificato come segue:

Le seguenti zone, classificate ‘G’, situate nelle Regioni Informazioni Volo (FIR) sono designate come zona radio obbligatoria
RMZ:

– Settore VFR ‘Valle dell’Adige’

– Settore VFR ‘Cles’

– Settore VFR ‘Lucera’

– Settore VFR ‘San Giovanni’

– Settore VFR ‘Trani’

– Settore VFR ‘Stornara’

– Settore VFR ‘Bari’

– Settore VFR ‘Peschici/Vieste’

– Settore VFR ‘Apricena’

– Settore VFR ‘Celenza’

– Settore VFR ‘S. Domino’

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Sottoparagrafo ENR 2.2.3 “Zona TIBA”
AIRAC A2/24 (in vigore dal 22 Febbraio 2024)

Vengono aggiunte le seguenti zone agli spazi aerei dove si applica la procedura operativa ‘TIBA’:

– Settore VFR ‘Fiemme’
– Settore VFR ‘Arco’

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AIRAC A6/24 (in vigore dal 13 Giugno 2024)

Agli spazi aerei dove si applica la procedura operativa ‘TIBA” viene aggiunto il seguente:

– ATZ Foligno

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AIRAC A1/25 (in vigore dal 23 Gennaio 2025)

Agli spazi aerei dove si applica la procedura operativa ‘TIBA” viene aggiunto il seguente:

– ATZ Massa Cinquale

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ENR 3.2 / “Rotte a navigazione d’area”
AIRAC A3/24 (in vigore dal 21 Marzo 2024)

La nota b. cambia per leggere:

A seguito della istituzione della FRAIT, nello spazio aereo italiano al di sopra di FL 195 il sistema di Rotte ATS non è
presente, ad eccezione delle porzioni delle UIR italiane dove i servizi ATS sono forniti da un altro provider che non ha
previsto una analoga organizzazione dello spazio aereo; per i tratti di rotta di cui sopra, ancora esistenti al di sopra di FL
195, fare riferimento alla presente sezione.

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ENR 5.1  “Zone vietate, regolamentate, pericolose, temporaneamente riservate, temporaneamente segregate e Cross Border”
Paragrafo 7. “Note generali”
AIRAC A1/23 (in vigore dal 23 Febbraio 2023)

Viene aggiunto il sottoparagrafo 7.2:

Le richieste di nulla osta per le attivita speciali all’interno delle Zone Regolamentate (R) quando attive e delle Zone Vietate (P) di interesse della Difesa, di cui alla Circolare ENAC ATM.05B, devono essere inoltrate al seguente indirizzo:

AERONAUTICA MILITARE
COMANDO OPERAZIONI AEROSPAZIALI
aerosquadra.coa@postacert.difesa.it

Nota:

Le zone vietate e regolamentate per le quali sarà necessario seguire la sopra descritta procedura sono le seguenti:

LI P2 La Spezia / LI P3 Lerici / LI P8A e LI P8B Torre Astura / LI P16 Pratola Peligna / LI P27 Taranto /  LI P31 Augusta / LI P128 Santa Severa / LI R7 Nettuno Foce Verde / LI R10 Foci del Reno / LI R18 Altopascio / LI R24 Campolongo Foci del Sele / LI R27bis Mar Piccolo Taranto / LI R41 Monte Romano / LI R42 Pian di Spille / LI R46 Capo Teulada / LI R53 Viterbo A/B/C/D / LI R58 Venaria Reale / LI R70 Cecina / LI R85 Torre Veneri / LI R123 Bracciano.

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AIRAC A6/24 (in vigore dal 13 Giugno 2024)

Viene aggiunto il sottoparagrafo 7.3:

Le richieste di nulla osta per le attività speciali nelle Zone Vietate (P), di cui alla Circolare ENAC ATM-05B, devono essere inoltrate al seguente indirizzo:

Ministero della Giustizia
Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria

Ufficio III – Coordinamento tecnico e gestione dei beni immobili Sezione V^ – Impianti di sicurezza e sistemi antidrone
Settore III° – Sorvoli Aeromobili tel. 06 665912420 e-mail PEC prot.dgbs.dap@giustiziacert.it

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Paragrafo 9. “Procedure per l’attraversamento delle aree regolamentate (R), temporaneamente riservate (TRA) e “Cross Border” (CBA)”
AIRAC A4/25 (in vigore dal 17 Aprile 2025)

Viene aggiunto il punto 9.3:

A meno di diversa disposizione ENAC, le zone in oggetto durante l’orario di servizio, specificato in ENR 5, non sono classificate. Lo spazio
aereo relativo alle aree di cui sopra, al di fuori dell’orario di servizio o di effettiva attivazione, ancorché parziale, assumerà la classificazione ed organizzazione dello spazio aereo in cui tali aree sono lateralmente e verticalmente incluse.

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viene aggiunto il

Paragrafo 10. “Attraversamento delle aree regolamentate (R), temporaneamente riservate (TRA), “Cross Border” (CBA), corridoi e rotte

Se previsto in ENR 5 nella colonna “Tipo di restrizione/Note” di ciascuna zona R/TRA/CBA, rotta o corridoio, l’ente ATS responsabile
può autorizzare l’attraversamento della relativa zona, rotta o corridoio in funzione dell’attività in atto all’interno della stessa.

Durante l’attraversamento sono obbligatori l’uso del transponder ed il contatto radio.

L’attraversamento dei corridoi VCA è consentito alle seguenti condizioni:

a. negli orari di attivazione dei corridoi VCA possono attraversare o entrare solo i VCA autorizzati;

b. altri aeromobili possono entrare o attraversare i corridoi VCA, o loro parti, solo dopo aver ricevuto conferma dall’ente ATS appropriato
indicato in AIP o nel relativo NOTAM informativo, che nel corridoio VCA o nella sua parte, non sono in corso operazioni con VCA.

c. al termine dell’attraversamento il pilota dell’aeromobile riporta di non essere più nel corridoio

Nota di aeronauticalinformation.it:

Si rileva la sostanziale somiglianza della titolazione dei paragrafi 9 e 10, che andrebbero forse integrati.

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ENR 5.5.1  “Attività di lanci paracadutisti”
Paragrafo 2. “Procedure per gli addetti alle operazioni lancio”
AIRAC A4/25 (in vigore dal 17 Aprile 2025)
Il sottoparagrafo 2.1 cambia per leggere:

Quando l’attività di lancio paracadutisti è in corso, le zone di discesa con paracadute non sono classificate. Nel corso delle ore di
attivazione, indipendentemente dall’attività di lancio in corso o meno, possono entrare nelle zone di lancio paracadutisti solo gli aeromobili
utilizzati per il lancio. Altri aeromobili possono entrare nelle zone solo dopo aver ricevuto conferma dal competente ente ATS indicato in AIP o nel relativo NOTAM, che non vi sono discese con paracadute in corso.

Il sottoparagrafo 2.2 cambia per leggere:

All’interno di una zona di lancio, a meno di autorizzazione ENAC:

  • tutte le operazioni di movimento degli aeromobili a terra e la messa in rotazione di eliche e rotori sono proibite per tutta la durata dei
    lanci;
  • nel corso dell’orario di attività della zona, sulla base di una specifica lettera di operazioni stabilita tra le parti interessate, i movimenti a terra e le operazioni di volo possono essere consentiti quando i lanci non sono in corso.
Il sottoparagrafo 2.4 cambia per leggere:

L’attività di lancio può essere effettuata a condizione che venga stabilito continuo contatto radio bilaterale tra l’aeromobile addetto alle
operazioni di lancio e il competente ente ATS indicato in AIP o nel relativo NOTAM.

Il sottoparagrafo 2.5 cambia per leggere:

L’attività di lancio paracadutisti deve essere considerata in corso dal momento nel quale il pilota del vettore lanci comunica all’ente
ATS di essere pronto al lancio fino a quando l’ultimo paracadutista non abbia riportato al suolo. Il competente ente ATS deve esserne
informato di conseguenza, senza ritardo.

Il sottoparagrafo 2.6 cambia per leggere:

Se la zona istituita per l’attività di lancio si sviluppa all’interno di spazi aerei controllati o all’interno di ATZ sedi di torre di controllo, il
pilota richiede e ottiene la preventiva autorizzazione del competente ente ATC indicato in AIP o nel relativo NOTAM.

viene aggiunto il sottoparagrafo 2.7:

In aggiunta al precedente punto, quando l’attività di lancio insiste sul sedime aeroportuale, per riprendere le normali attività, l’ente ATS
deve ricevere comunicazione dal gestore aeroportuale che l’area di manovra è libera ed agibile.

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Viene introdotto il nuovo paragrafo:

Paragrafo 4. “Specifiche disposizioni per le attività aviolancistiche effettuate sotto la responsabilità di scuole di paracadutismo autorizzate dall’ENAC, per la sola attività effettuata con paracadute a profilo alare e che non avvengono su aeroporti controllati”
Sottoparagrafo 4.1 cambia per leggere:

Se le attività di lancio sono effettuate sotto la responsabilità di una scuola di paracadutismo autorizzata dall’ENAC, con paracadute a
profilo alare e non effettuate su aeroporti controllati, in luogo dei punti 2.1 e 2.2 possono applicarsi le disposizioni seguenti:

  • durante le ore di attivazione per le attività di lancio, è consentito l’ingresso nella zona di lancio agli aeromobili utilizzati per il lancio
    e agli aeromobili, dotati di apparato radio, operati da operatori aerei, commerciali e non commerciali, che hanno preventivamente
    sottoscritto con la scuola di paracadutismo le procedure di contemporaneità locale, previo nulla osta da parte del gestore dell’infrastruttura. Agli aeromobili diversi da quelli impiegati per le attività di lancio e da quelli oggetto della procedura di contemporaneità locale è consentito l’ingresso nella zona di lancio dopo che i piloti hanno ottenuto la conferma dell’assenza di discese con paracadute in corso, da parte del competente ente ATS indicato in AIP o nel relativo NOTAM;
  • Il movimento degli aeromobili a terra e la messa in rotazione a terra di eliche e rotori sono consentiti all’interno della zona di
    lancio, per l’intera durata dell’attività di lancio, solo agli operatori aerei, commerciali e non commerciali, che hanno preventivamente
    sottoscritto con la scuola di paracadutismo la procedura di contemporaneità locale;
  • La procedura è sottoscritta dal direttore della scuola di paracadutismo e dai rappresentanti legali degli operatori aerei, commerciali e non commerciali, che la applicano. Il direttore della scuola di paracadutismo invia via pec la procedura al gestore dell’infrastruttura interessata e, per conoscenza, a tutti i soggetti sottoscrittori. Il direttore della scuola di paracadutismo invia via pec la comunicazione di avvenuta sottoscrizione della procedura alla direzione aeroportuale competente per territorio e alla direzione operazioni competente sulla scuola di paracadutismo. La ricevuta della pec costituisce titolo dei soggetti firmatari per iniziare ad applicare la procedura;
  • Le scuole di paracadutismo e gli operatori aerei, commerciali e non commerciali, che hanno l’obbligo di avere il manuale delle operazioni, le checklist o entrambi, li adeguano in considerazione delle procedure di contemporaneità locale da loro sottoscritte.

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Termino elencando i link di alcuni post nei quali ho trattato separatamente alcune tematiche relative alla regolamentazione del volo e all’organizzazione dello spazio aereo.

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ENR 1.14–1
Segnalazione eventi aeronautici”

https://aeronauticalinformation.it/index.php/2022/03/29/segnalazione-eventi-aeronautici/

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ENR 1.3-3

1.3 “Regole del volo strumentale”

Paragrafo 1.3.3.1 Avvicinamenti a vista

https://aeronauticalinformation.it/index.php/2022/03/07/avvicinamento-a-vista/

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ENR 2.1.1.1-7
Milano FIR/UIR
ENR 2.1.1.1.2.4 “Norme per il traffico VFR”
Punto 7)Aree con copertura radio discontinua

https://aeronauticalinformation.it/index.php/2022/01/07/aree-con-copertura-radio-discontinua/

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ENR 1.1-16
1.1 “Regole Generali”
Paragrafo 1.1.3 “Comunicazioni” / sottoparagrafo 1.1.3.11 “Frequency Monitoring Codes (FMC)”

https://aeronauticalinformation.it/index.php/2025/05/24/frequency-monitoring-codes/

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ENR 1.3-11
1.3 “Regole del volo strumentale”
Paragrafo 1.3.4 “Operazioni in FRAIT (Free Route Airspace Italia)”

https://aeronauticalinformation.it/index.php/2025/02/03/free-route-airspace/

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ENR 1.1-6
1.1 “Regole Generali”
Paragrafo 1.1.1.10 “Trasmissioni di informazioni di traffico da parte di aeromobili (TIBA)”

https://aeronauticalinformation.it/index.php/2024/10/27/servizi-data-link-e-tiba/

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