La sezione AIP “Segnalazione eventi aeronautici” (ENR 1.14-1) formalizza l’allineamento al Regolamento UE 376/2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile.
Esso è integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018 (Commissione) del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell’aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) NR 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
1)
Il pilota in comando di un aeromobile è tenuto a segnalare all’impresa di appartenenza, entro il limite di 72 ore dal momento in cui essi sono avvenuti, gli eventi elencati nell’ allegato 1 al succitato Regolamento (UE) NR 2015/1018.
L’impresa è poi obbligata a trasmettere tali segnalazioni, entro ulteriori 72 ore, alla propria Autorità competente.
2)
I piloti privati di aeromobili diversi dagli aeromobili a motore complessi, i piloti di alianti e i piloti di aeromobili più leggeri dell’aria, che non hanno un’organizzazione di riferimento, sono invece tenuti a segnalare direttamente all’Autorità competente le tipologie di eventi che sono stati specificati nell’allegato 5 al Regolamento (UE) NR 2015/1018.
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Aeromobile a motore complesso
Definizione di aeromobile a motore complesso, di cui all’art. 3 lettera j) del Regolamento CE 216/2008:
un aereo:
— con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg, o
— certificato per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a diciannove, o
— certificato per operare con equipaggio minimo di almeno due piloti, o
— dotato di uno o più motori a turbogetto o più di un motore a turboelica;
oppure
un elicottero certificato:
— per una massa massima al decollo superiore a 3 175 kg, o
— per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a nove, o
— per operare con equipaggio minimo di almeno due piloti, o
un aeromobile a rotore basculante («tilt rotor» o convertiplano).
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3)
Nel caso l’evento da segnalare sia un incidente o un inconveniente grave, cosi come definito nell’Annesso 13 ICAO, sussiste anche l’obbligo di segnalare l’evento, entro 60 minuti, all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) con le modalità da essa indicate nel sito internet www.ansv.it.
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SEGNALAZIONI DEI PILOTI PRIVATI
Il pilota privato di un aeromobile diverso dagli aeromobili a motore complessi, il pilota di aliante e il pilota di aeromobili più leggeri dell’aria, in possesso di una licenza emessa da un paese membro dell’Unione Europea, deve segnalare i sopra citati eventi alla propria Autorità competente (che è quella che ha emesso la licenza) con le modalità da essa prescritte.
Nel caso di piloti in possesso di una licenza rilasciata dall’ENAC, le modalità di segnalazione sono riportate nel sito internet https://reporting.enac.gov.it.
(dal 1 Gennaio 2022 tramite il sistema ECCAIRS 2, sviluppato dalla Commissione Europea al fine di modernizzare la tecnologia del sistema di raccolta delle segnalazioni degli eventi aeronautici e di rendere il sistema di reporting più aderente ai requisiti del regolamento (EU) 376/2014).
Il pilota è tenuto ad effettuare la segnalazione entro le 72 ore dal momento in cui è avvenuto l’evento.
E’ facoltà dell’ENAC contattare il pilota che ha segnalato l’evento al fine di acquisire ulteriori informazioni utili per l’analisi dell’evento e per la classificazione del rischio associato.
Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito internet www.enac.gov.it.
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SEGNALAZIONI VOLONTARIE
I soggetti di cui all’art. 4 del regolamento (UE) NR 376/2014, hanno il diritto di segnalare anche quegli eventi che, seppure non compresi negli annessi del Regolamento (UE) NR 2015/1018, siano ritenuti un pericolo anche potenziale.
Per questo motivo i piloti possono, quindi, fare delle segnalazioni volontarie direttamente alla loro Autorità competente.
Per l’Italia, l’Autorità competente per le segnalazioni volontarie è l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) e le segnalazioni vanno pertanto ad essa indirizzate.
Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito internet https://ansv.it/sistema-di-segnalazione-spontanea/
(Informazioni aggiornate alla variante AIRAC A5/26, in vigore dal 14 Maggio 2026)
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Le seguenti prescrizioni appaiono invece sulla pagina dedicata del sito ENAC:
Il Regolamento (EU) 376/2014, entrato in vigore il 15 novembre 2015, prevede due sistemi di segnalazione degli eventi significativi ai fini della prevenzione e di miglioramento della safety: un sistema che raccoglie le segnalazioni obbligatorie (MOR – Mandatory Occurrence Reporting) ed uno che raccoglie le segnalazioni volontarie (VOR – Voluntary Occurrence Reporting) competenza di ANSV.
Vanno pertanto segnalati obbligatoriamente all’ENAC gli eventi (MOR) ricompresi negli annessi al Reg. (EU) 2015/1018 ma non per questo ad essi limitati. I soggetti per cui sussiste l’obbligo sono riportati nell’art. 4 del succitato Reg. (EU) 376/2014.
A partire dal 1° gennaio 2022 i MOR devono essere riportati all’ENAC utilizzando esclusivamente il sistema ECCAIRS 2 (detto anche E2), il sistema di reporting progettato da EASA per soddisfare i requisiti del Reg. (EU) 376/2014.
La ITO 2024/01-GEN Ed. 1 del 21 giugno 2024 – Segnalazione Obbligatoria Eventi Aeronautici – Mandatory Occurrence Reporting fornisce maggiori informazioni sul sistema ECCAIRS 2 nonché le indicazioni operative per il suo corretto utilizzo, incluse le modalità di accredito al sistema.
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