La Circolare di Informazioni Aeronautiche A1/25, pubblicata il 3 Aprile 2025, ha lo scopo di informare gli utenti dello spazio aereo e i fornitori di servizi di navigazione aerea e tutte le altre parti coinvolte circa le imminenti modifiche alle procedure di avaria delle comunicazioni radio, in vigore dal 1° Maggio 2025.
Con la variante AIRAC A5/25, in vigore dal 15 Maggio 2025, le informazioni AIP relative a questa materia sono state spostate in GEN 1.7-1
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Generalità
In conformità al Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/404 della Commissione, che aggiorna e rivisita il Regolamento di Esecuzione (UE) 2012/923, vengono introdotte con il nuovo SERA.8035 e nuovo SERA.14083, le nuove procedure di avaria delle comunicazioni radio (RCF), per cui gli utenti dello spazio aereo, i fornitori di servizi di
navigazione aerea e tutte le altre parti interessate considerano che, a partire dal 1° Maggio 2025:
a.
all’interno dello Spazio Aereo Nazionale le procedure applicabili in caso di Avaria delle Comunicazioni Radio sono quelle incluse nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/404 come introdotto dal nuovo SERA.8035 e nuovo SERA.14083;
b.
in Alto Mare, i SARPs di cui all’ Annesso II dell’ICAO continueranno ad essere applicati senza eccezioni.
SERA.14083 – Procedure in caso di avaria delle comunicazioni radio
a.
Quando un aeromobile non è in grado di rispettare il SERA.8035, lettera a), l’equipaggio di condotta deve tentare di stabilire il contatto sul canale precedentemente utilizzato e, se ciò non è possibile, su un altro canale specifico per la rotta.
Se tali tentativi falliscono, l’equipaggio di condotta deve tentare di stabilire una comunicazione con:
1) l’ente dei servizi di traffico aereo competente;
2) altri enti dei servizi di traffico aereo; oppure
3) altri aeromobili
utilizzando tutti i mezzi disponibili, compresi, tra l’altro, data link, comunicazioni vocali satellitari e telefonia mobile e, in caso di esito positivo, indicare che non è stato possibile stabilire il contatto sul canale assegnato.
b.
Quando una comunicazione prevista da un aeromobile non è stata ricevuta entro un periodo di tempo tale da far sospettare che si sia verificata un’avaria delle comunicazioni, o quando richiesto da altri enti dei servizi del traffico aereo, il controllore del traffico aereo deve chiamare l’aeromobile sulle frequenze sulle quali si ritiene che l’aeromobile sia in ascolto e:
1)
quando fornisce un servizio di sorveglianza, il controllore del traffico aereo deve di norma stabilire se il ricevitore dell’aeromobile funziona o no e, qualora il ricevitore funzioni, continuare a fornire un servizio di controllo del traffico aereo utilizzando modifiche di codice SSR/trasmissione ADS-B o trasmissioni IDENT per ottenere la conferma delle autorizzazioni emesse all’aeromobile;
2)
qualora il ricevitore non funzioni, l’ente di controllo del traffico aereo deve:
i) chiedere ad altri enti dei servizi di traffico aereo di prestare assistenza chiamando l’aeromobile e rilanciandogli i messaggi, se necessario;
ii) chiedere agli aeromobili sulla rotta di tentare di stabilire una comunicazione con l’aeromobile e di rilanciargli i messaggi, se necessario;
iii) avviare quanto prima la notifica all’operatore dell’aeromobile di qualsiasi avaria delle comunicazioni terra/bordo/terra;
3)
se i tentativi di cui al punto 2), punti i) ed ii), falliscono, la trasmissione all’aria delle autorizzazioni del controllo del traffico aereo all’aeromobile non deve essere effettuata, tranne che su richiesta specifica dell’originatore. Altri messaggi devono essere trasmessi mediante trasmissione all’aria sulle frequenze sulle quali si ritiene che l’aeromobile sia in ascolto.
c.
Quando un aeromobile non è in grado di rispettare il SERA.8035, lettera a) e i tentativi di stabilire comunicazioni di cui al SERA.14083, lettera a), non hanno esito positivo, si applicano le procedure in caso di avaria delle comunicazioni radio descritte di seguito:
1)
quando fa parte del traffico di aeroporto in un aeroporto controllato, l’aeromobile deve prestare attenzione alle istruzioni che possono essere emesse mediante segnali visivi;
2)
l’aeromobile deve impostare il transponder sul Modo A, Codice 7600, e/o impostare il trasmettitore ADS-B per indicare l’interruzione delle comunicazioni terra/bordo/terra nonché attenersi alle procedure di cui ai punti 3), 4), 5) e 6), a seconda dei casi;
3)
un volo VFR deve continuare a volare in condizioni meteorologiche di volo a vista, atterrare all’aeroporto idoneo più vicino e riportare con il mezzo più rapido il proprio arrivo all’ente dei servizi di traffico aereo competente;
4)
ad eccezione di quanto previsto al punto 5), un volo IFR deve:
i) mantenere l’ultima velocità e l’ultimo livello assegnati, o l’altitudine minima di volo se superiore, per un periodo di 20 minuti successivo:
A) alla mancata effettuazione da parte dell’aeromobile di un punto richiesto; oppure
B) al momento dell’impostazione del transponder su 7600 e/o della trasmissione della modalità di emergenza e/o urgenza ADS-B se è fornito un servizio di sorveglianza;
e quindi regolare il livello e la velocità conformemente al piano di volo presentato come modificato dai messaggi di ritardo e di modifica del piano di volo presentato;
ii) quando vettorato o istruito dall’ATC a procedere offset in navigazione d’area (RNAV):
A) con un limite specificato, continuare fino a tale limite e quindi riguadagnare l’ultima rotta ricevuta e confermata, tenendo conto dell’altitudine minima di volo applicabile; oppure
B) senza un limite specificato, riguadagnare l’ultima rotta ricevuta e confermata non oltre il punto significativo successivo, tenendo conto dell’altitudine minima di volo applicabile;
iii) procedere secondo l’ultima autorizzazione di rotta ricevuta e confermata verso l’aiuto alla navigazione o il fix designato appropriato dell’aeroporto di destinazione e, se necessario per assicurare la conformità al successivo punto iv), attendere su tale aiuto o fix fino all’inizio della discesa;
iv) iniziare la discesa dall’aiuto alla navigazione o dal fix di cui al punto iii) all’ultimo orario previsto di avvicinamento ricevuto e confermato o il più vicino possibile ad esso; oppure, se non è stato ricevuto e confermato un orario previsto di avvicinamento, all’orario stimato di arrivo o il più vicino possibile ad esso;
v) completare una procedura di avvicinamento strumentale come specificato per l’aiuto alla navigazione o il fix designato; e
vi) atterrare, se possibile, entro i 30 minuti successivi all’orario stimato di arrivo di cui al punto iv) o, se posteriore, all’ultimo orario previsto di avvicinamento confermato;
5)
un volo IFR che segue una rotta di partenza strumentale standard o una rotta di arrivo strumentale standard deve attenersi alle procedure in caso di avaria delle comunicazioni radio specificate nella carta delle partenze strumentali standard (Standard Departure Chart – Instrument, SID) o nella carta degli arrivi strumentali standard (Standard Arrival Chart – Instrument, STAR), laddove prevista;
6)
se un volo IFR incontra condizioni meteorologiche di volo a vista e il pilota responsabile decide di continuare a volare in condizioni meteorologiche di volo a vista, il pilota deve impostare sul Modo A, Codice 7601, atterrare all’aeroporto idoneo più vicino e riportare con il mezzo più rapido l’arrivo all’ente dei servizi di traffico aereo competente.
d.
La fornitura del servizio di controllo del traffico aereo ai voli operanti nello spazio aereo interessato si basa sul presupposto che un aeromobile che presenta un’avaria delle comunicazioni si attenga alla lettera c).
e.
Non appena viene a conoscenza del fatto che un aeromobile operante nella propria area di responsabilità presenta un’apparente avaria delle comunicazioni radio, un ente di controllo del traffico aereo deve trasmettere le informazioni relative a tale avaria a tutti gli enti dei servizi di traffico aereo interessati lungo la rotta di volo. Il centro di controllo di area nella cui area è situato l’aeroporto di destinazione deve adoperarsi al fine di ottenere informazioni sull’aeroporto o sugli aeroporti alternati e altre e informazioni pertinenti specificate nel piano di volo presentato, se tali informazioni non sono disponibili.
f.
Quando un ente di controllo del traffico aereo riceve informazioni secondo le quali un aeromobile, dopo aver presentato un’avaria delle comunicazioni, ha ripristinato le comunicazioni o è atterrato, tale ente deve informare l’ente di controllo del traffico aereo nella cui area l’aeromobile stava operando quando si è verificata l’avaria e gli altri enti dei servizi di traffico aereo interessati lungo la rotta di volo, fornendo le informazioni necessarie per il proseguimento del controllo qualora l’aeromobile prosegua il volo.
g.
I segnali utilizzati in caso di avaria delle comunicazioni devono essere conformi all’appendice 1.
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