Spero di fare cosa gradita proponendo un rapido promemoria sulla normativa presente in AIP riguardante gli apparecchi VDS avanzati.
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Generalità
È attribuita la qualifica di “avanzati” agli apparecchi VDS a motore identificati negli Stati di appartenenza, aventi caratteristiche tecniche conformi a standard tecnici almeno equivalenti a quelli di cui agli allegati tecnici II, III, IV e V del DPR 9 luglio 2010, n. 133 – Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.
Come noto, i voli da diporto sportivo possono essere condotti solo di giorno in accordo alle regole del volo a vista.
Tuttavia, i soli apparecchi VDS ‘avanzati’ condotti da piloti in possesso di qualifica di pilota VDS avanzato possono:
a) usufruire dei i servizi di navigazione aerea;
b) operare in tutti gli spazi aerei consentiti al VFR.
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Comunicazioni
Il pilota in possesso di qualifica di pilota VDS avanzato che conduce un apparecchio VDS avanzato, in tutte le comunicazioni aria/terra con gli enti ATS in lingua italiana o inglese, deve far precedere il nominativo di chiamata dal termine ‘ULTRALIGHT’ (ultraleggero).
Il nominativo di chiamata deve essere sempre espresso per esteso.
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Piano di volo
In caso di presentazione di piano di volo, il pilota specificatamente qualificato che conduce un apparecchio per il volo da diporto sportivo (VDS) avanzato, deve inserire:
a) nel campo 9 il designatore appropriato del tipo di apparecchio: ULAC/GYRO/UHEL;
b) nel campo 18 come appropriato la dicitura:
‘RMK/ULAC ADVANCED’ or ‘RMK/GYRO ADVANCED’ or ‘RMK/UHEL ADVANCED’.
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VFR speciale
Negli spazi aerei nei quali i servizi di traffico aereo sono forniti da ENAV S.p.A., gli apparecchi VDS, anche se avanzati e condotti da pilota qualificato avanzato, non sono autorizzati ad operare in VFR speciale.
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Aeroporti e aviosuperfici
In linea generale si può dire che gli apparecchi VDS “avanzati”, in ottemperanza a regole e procedure locali, possono operare su tutti gli aeroporti non certificati (elencati in AIP AD 1.3-2) e sulle aviosuperfici.
Su alcuni aeroporti certificati, invece, il traffico degli apparecchi VDS avanzati è interdetto.
Nella prossima immagine, uno schema esemplificativo riferito agli aeroporti certificati:
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Attraversamento ATZ
Sugli aeroporti dove le operazioni degli apparecchi VDS ‘avanzati’ non sono consentite dall’ Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 133/2010, gli apparecchi VDS ‘avanzati’ possono richiedere l’autorizzazione per attraversare l’ATZ, senza inserirsi nel circuito di traffico di aeroporto o effettuare manovre che interessano la pista (decollo, atterraggio, basso avvicinamento, basso passaggio, touch and go).
L’emissione di tale autorizzazione è soggetta al traffico di aeroporto.
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In deroga a quanto sopra specificato, gli apparecchi per il volo da diporto sportivo avanzato non sono autorizzati ad entrare nelle ATZ dei seguenti aeroporti:
LIML (MILANO/Linate), LIMC (MILANO/Malpensa), LIME (BERGAMO/Orio al Serio), LIRF (ROMA/Fiumicino) e LIPZ (VENEZIA/Tessera)
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MOLTO UTILE.
GRAZIE
Grazie per la semplificazione, quindi gli ultraleggeri con marche estere non possono usufruire di comunicazioni radio, fare piani di volo ed atterrare su aeroporti minori, tanto meno attraversare spazi aereo controllati, non essendo identificati avanzati, né tantomeno il pilota che di solito avrà il PPL o LAPL, sarà totalmente fuori legge in Italia.
Grazie mille se mi darà una risposta.
Buongiorno e grazie del commento.
Onestamente, la mia interpretazione è diversa.
Laddove si può leggere, in “Generalità” che:
È attribuita la qualifica di “avanzati” agli apparecchi VDS a motore identificati negli Stati di appartenenza, aventi caratteristiche tecniche conformi a standard tecnici almeno equivalenti a quelli di cui agli allegati tecnici II, III, IV e V del DPR 9 luglio 2010, n. 133 – Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo
Direi che non c’è una restrizione per le marche estere, purchè siano conformi ai requisiti.
Cordiali saluti
Fabio Patrassi
Almeno equivalenti è una cosa che lascia il tempo che trova, ovvero tutta interpretabile, ma la qualifica del pilota rimane ancora più interpretabile.
Comunque grazie della risposta, buon lavoro
Queste le mie considerazioni;
1) mentre EASA regolamenta gli aeromobili certificati dell’aviazione generale, nel 2018 ha lasciato le Nazioni della UE libere di regolamentare la categoria degli aeromobili ULM (o microlight) purché non superino la MTOM di 600Kg;
2) la qualifica di Apparecchio avanzato è un’anomalia tutta italiana poiché, per quanto a me noto, negli altri Paesi non esiste come qui in Italia la distinzione tra apparecchi basici ed avanzati;
3) esiste un’altra anomalia italiana riguardante gli apparecchi VDS provvisti di motore. Questa anomalia è la mancanza di un certificato di navigabilità (o permesso di volo) senza il quale un apparecchio VDS non potrebbe uscire dalle FIR italiani per andare all’estero. Questa questione, dopo che alcuni incidenti di apparecchi VDS identificati in Italia sono accaduti all’estero, è stata sollevata più volte dall’ANSV, raccomandando all’AeCI di dare soluzione alla questione. Comunque molti apparecchi VDS continuano a recarsi all’estero.
Aggiungo altre considerazioni:
1) la deregolamentazione creata da EASA ha comportato che ogni Nazione UE ha stabilito le proprie regole nazionali per disciplinare le attività degli ULM sotto alla MTOM di 600Kg;
2) all’estero non esiste la distinzione tra ULM basici ed avanzati come esiste in Italia, poiché sono tutti dotati di stazione radio, trasponder ed immagino anche di ELT;
3) tutti gli ULM con marche di identificazione di altri Paesi (almeno i membri della UE) possono approdare su aviosuperfici ed aeroporti italiani. Pertanto possono stabilire contatto con gli enti ATS e possono interessare spazi aerei controllati.